Art. 5 
 
Funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero  dell'ambiente  e
               della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare ai sensi dell'art. 58 commi 2 e  3  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  svolge  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento nei confronti delle Autorita' di bacino. 
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma   1,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  stabilisce
criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la
predisposizione dei regolamenti e  degli  atti  a  valenza  generale,
anche di natura tecnica, dell'Autorita' di bacino. 
  3. Le funzioni di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al  presente
articolo riguardano anche i rapporti dell'Autorita' di bacino con  le
istituzioni europee e internazionali. 
  4. Restano ferme le ulteriori funzioni  e  competenze  riconosciute
dalla legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare in materia di Autorita' di bacino.