Art. 5 Funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 58 commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorita' di bacino. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorita' di bacino. 3. Le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo riguardano anche i rapporti dell'Autorita' di bacino con le istituzioni europee e internazionali. 4. Restano ferme le ulteriori funzioni e competenze riconosciute dalla legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di Autorita' di bacino.