Art. 6 
 
                  Funzioni di controllo e vigilanza 
 
  1.  La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
finanziaria dell'Autorita' con le modalita' previste dalla  legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita la vigilanza sull'Autorita' di bacino mediante la firma
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale
permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4. 
  3. Per le deliberazioni concernenti gli atti  di  pianificazione  e
programmazione, fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione
dei Piani di bacino distrettuale e relativi stralci  ai  sensi  degli
art. 66 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i.
nonche'  per  le  deliberazioni  di  designazione  degli  esperti  da
nominare  nella  conferenza  operativa,  la  vigilanza  si   esercita
esclusivamente attraverso la  firma  delle  stesse  deliberazioni  da
parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare o di suo delegato. 
  4. Lo statuto, i  bilanci  preventivi,  i  conti  consuntivi  e  le
variazioni di bilancio, nonche' il regolamento di  amministrazione  e
contabilita',  la  pianta  organica,  il  piano  del  fabbisogno  del
personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorita' di  bacino
sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi  60  giorni
dalla data di ricevimento degli atti, ridotti  a  30  giorni  per  le
variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non
ricusati dal Ministro vigilante.  Trovano  comunque  applicazione  le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  9
novembre 1998, n. 439.