Art. 6 Funzioni di controllo e vigilanza 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorita' di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4. 3. Per le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione e programmazione, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino distrettuale e relativi stralci ai sensi degli art. 66 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonche' per le deliberazioni di designazione degli esperti da nominare nella conferenza operativa, la vigilanza si esercita esclusivamente attraverso la firma delle stesse deliberazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di suo delegato. 4. Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonche' il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorita' di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.