Art. 8 
 
             Trasferimento e attribuzione del personale 
                       all'Autorita' di bacino 
 
  1. L'Autorita' di bacino,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
regolamentare, adegua il proprio ordinamento e assetto  organizzativo
ai principi e alle norme del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e s.m.i. 
  2. Il personale del ruolo  delle  Autorita'  di  bacino  nazionali,
interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989  e'  inquadrato
nel ruolo dell'Autorita' di bacino  territorialmente  corrispondente,
la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di  lavoro.
Il personale  di  cui  al  presente  comma  mantiene  l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  e  il  proprio  stato  giuridico   ed
economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. 
  3. Al personale dell'Autorita' di bacino  si  applica  il  C.C.N.L.
relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali. 
  4. La dotazione  organica  dell'Autorita'  e'  determinata  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  63
comma 4 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,
tenendo conto del contingente numerico  complessivo  derivante  dalle
dotazioni   organiche   delle   Autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma
2, come determinate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale  del
distretto  idrografico  di  riferimento,  salvaguardando  i   livelli
occupazionali esistenti. 
  5. Il numero delle unita' di personale del ruolo dell'Autorita'  di
bacino non puo' eccedere  il  contingente  numerico  della  dotazione
organica di cui al comma precedente.