Art. 8 Trasferimento e attribuzione del personale all'Autorita' di bacino 1. L'Autorita' di bacino, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, adegua il proprio ordinamento e assetto organizzativo ai principi e alle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 2. Il personale del ruolo delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e' inquadrato nel ruolo dell'Autorita' di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di lavoro. Il personale di cui al presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. 3. Al personale dell'Autorita' di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali. 4. La dotazione organica dell'Autorita' e' determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti. 5. Il numero delle unita' di personale del ruolo dell'Autorita' di bacino non puo' eccedere il contingente numerico della dotazione organica di cui al comma precedente.