Art. 9 
 
     Risorse strumentali e finanziarie dell'Autorita' di bacino 
 
  1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorita'  di  bacino
nazionali, interregionali e regionali  di  cui  alla  legge  183/1989
costituiscono  la  dotazione  strumentale  e   finanziaria   iniziale
dell'Autorita' di bacino territorialmente corrispondente, a cui  sono
trasferiti i diritti ad esse inerenti  a  far  data  dall'entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  e
s.m.i.