Art. 9 Risorse strumentali e finanziarie dell'Autorita' di bacino 1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 costituiscono la dotazione strumentale e finanziaria iniziale dell'Autorita' di bacino territorialmente corrispondente, a cui sono trasferiti i diritti ad esse inerenti a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.