Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico della Sardegna di cui  all'art.  1  costituisce  stralcio
funzionale del  Piano  di  bacino  del  distretto  idrografico  della
Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico della  Sardegna  costituisce  lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito territoriale  costituito  dal  distretto  idrografico  della
Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui  alla
direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23  febbraio  2010,  n.
49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico della Sardegna di cui al presente  decreto,  in
conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico della Sardegna e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei
tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.