IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d); Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che: (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) «Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati»; (comma 3) «l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale»; Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, relativo al costo standard unitario di formazione per studente in corso; Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; Visto l'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresi', previsto le modalita' con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»; Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2016, n. 635, concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati; Ritenuto di dovere adottare a seguito del decreto ministeriale n. 635/2016 un nuovo decreto ministeriale relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» i cui contenuti sostituiscono quelli dei decreti ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47, e successive modifiche e integrazioni; Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736, e la nota del presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonche' alla valutazione periodica delle universita', con riferimento alle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche. 2. Definizioni: a) accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilita' economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D; b) accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualita' di cui all'allegato C; c) valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E; d) sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'universita' collocate nel medesimo comune. La sede decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui e' situata la sede legale dell'universita'; e) corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'ateneo e' tenuto alla soppressione del corso senza la necessita' di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.