IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d); 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e' stato approvato  il  regolamento  sull'autonomia  didattica  degli
atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.
509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che: 
    (comma 2, sostituito  dall'art.  17,  comma  3,  lettera  a)  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2012,   n.   19)   «Con   apposite
deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di  studio,  nel
rispetto  della  procedura  di  accreditamento  definita  dal  citato
decreto legislativo  emanato  in  attuazione  della  delega  prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge  30  dicembre  2010,  n.
240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno  o  piu'
corsi, le universita' assicurano la  possibilita'  per  gli  studenti
gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo
e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta'  di  opzione
per altri corsi di studio accreditati ed attivati»; 
    (comma 3) «l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e'
subordinata   all'inserimento   degli   stessi   nella   Banca   dati
dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con  apposito
decreto ministeriale»; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale  «le
universita'  adottano  programmi  triennali  coerenti  con  le  linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che  istituisce  «Erasmus+»:   il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e
n. 1298/2008/CE; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
ministri  europei  dell'istruzione  superiore  alla   Conferenza   di
Yerevan, maggio 2015; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  9  dicembre  2014,  n.  893,
relativo al costo standard unitario di  formazione  per  studente  in
corso; 
  Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali  sono
state ridefinite, ai sensi  del  predetto  decreto  n.  270/2004,  le
classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; 
  Tenuto conto dei limiti alle spese di personale  e  alle  spese  di
indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
  Visto l'art. 66, comma 13, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  il  quale  ha,
altresi', previsto le modalita' con le quali il sistema universitario
statale  partecipa  agli  obiettivi  di  contenimento   della   spesa
pubblica; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  5  giugno   2013,   n.   439
«Accreditamento  iniziale  e  periodico  delle  scuole  superiori   a
ordinamento speciale»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  agosto  2016,   n.   635,
concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione  delle
universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione  periodica  dei
risultati; 
  Ritenuto di dovere adottare a seguito del decreto  ministeriale  n.
635/2016   un    nuovo    decreto    ministeriale    relativo    alla
«Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e
dei  corsi  di  studio  e  valutazione  periodica»  i  cui  contenuti
sostituiscono quelli dei decreti ministeriali del 30 gennaio 2013, n.
47, e successive modifiche e integrazioni; 
  Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR  ai
sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 19/2012  e  del
decreto ministeriale n. 635/2016, con il parere in  data  25  ottobre
2016, n. 13736, e la nota del presidente prot. 3536 del  28  novembre
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano,  a
decorrere dall'anno accademico 2017/2018, ai fini  del  potenziamento
dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico  delle
sedi e dei corsi di studio  universitari,  nonche'  alla  valutazione
periodica delle universita', con riferimento alle universita' statali
e non statali legalmente riconosciute, ivi  comprese  le  universita'
telematiche. 
  2. Definizioni: 
    a)  accreditamento  iniziale:  si  intende  l'autorizzazione   ad
istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari,  a  seguito
della   verifica   del   possesso   dei   requisiti   didattici,   di
qualificazione  della  ricerca,  strutturali,  organizzativi   e   di
sostenibilita' economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D; 
    b) accreditamento periodico: si intende la verifica, con  cadenza
almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale  per  i  corsi  di
studio,  della  persistenza  dei   requisiti   che   hanno   condotto
all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti  di
qualita', di efficienza e di  efficacia  delle  attivita'  svolte  in
relazione agli indicatori di  assicurazione  della  qualita'  di  cui
all'allegato C; 
    c) valutazione periodica:  si  intende  la  valutazione  volta  a
misurare, anche ai fini di cui  alla  lettera  b),  l'efficienza,  la
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'  e  i  risultati
conseguiti dalle singole  universita'  nell'ambito  della  didattica,
della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla  base  degli
indicatori di cui all'allegato E; 
    d) sede: si intende l'insieme delle  strutture  didattiche  o  di
ricerca dell'universita'  collocate  nel  medesimo  comune.  La  sede
decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono
collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui  e'  situata
la sede legale dell'universita'; 
    e) corsi di studio: si intendono i corsi di laurea,  i  corsi  di
laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 
  3. La concessione, il diniego ovvero la revoca  dell'accreditamento
iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del
Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai
corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente
decreto, per i quali l'ateneo e' tenuto alla soppressione  del  corso
senza la necessita' di formale provvedimento  ministeriale;  in  caso
contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono  privi  di
valore legale.