Art. 10 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente  decreto  sostituisce  il  decreto  ministeriale  n.
47/2013 e successive modificazioni e  integrazioni,  fatte  salve  le
deroghe sui requisiti di docenza fino all'anno  accademico  2017/2018
di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte  le
universita' statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per  le
sole universita'  non  statali.  Dall'anno  accademico  2018/2019  e'
altresi' soppresso l'art. 3, comma  1  del  decreto  ministeriale  30
gennaio 2014. 
  2. Per le sedi e i corsi di studio gia' sottoposti a valutazione da
parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico  alla  data  del
presente decreto,  ancorche'  non  ancora  pubblicata  dalla  stessa,
secondo i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale  n.
47/2013,  si  provvede  all'adozione   del   decreto   del   Ministro
conformemente agli esiti di tale  valutazione.  L'ANVUR  provvede  in
ogni caso a graduare i  giudizi  gia'  emessi  anche  secondo  quanto
indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto. 
  3. Con riferimento alle scuole superiori a ordinamento speciale, si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno
2013, n.  439  «Accreditamento  iniziale  e  periodico  delle  scuole
superiore a ordinamento speciale». Per la  valutazione  periodica  di
dette scuole, si applicano altresi' gli indicatori del gruppo C  e  D
dell'allegato E. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini