Art. 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all'anno accademico 2017/2018 di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte le universita' statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per le sole universita' non statali. Dall'anno accademico 2018/2019 e' altresi' soppresso l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014. 2. Per le sedi e i corsi di studio gia' sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorche' non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi gia' emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto. 3. Con riferimento alle scuole superiori a ordinamento speciale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiore a ordinamento speciale». Per la valutazione periodica di dette scuole, si applicano altresi' gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2016 Il Ministro: Giannini