Art. 2 
 
 
                 Accreditamento iniziale delle sedi 
 
  1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 6, comma 1, e 8  e
dall'allegato 3, punto 2, del decreto ministeriale n.  635/2016,  per
il periodo di vigenza  della  programmazione  triennale  del  sistema
universitario 2016-2018 non si da' luogo all'accreditamento di  nuove
sedi universitarie se non: 
    a) a seguito di processi di fusione tra atenei gia'  accreditati.
In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della
legge n. 240/2010; 
    b) in correlazione all'istituzione di una nuova  sede  decentrata
da parte di atenei gia' accreditati. La relativa  proposta  da  parte
dell'ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei  corsi
da  accreditare  nella  nuova  sede.  L'accreditamento   delle   sedi
decentrate richiede il possesso dei  requisiti  per  l'accreditamento
dei relativi corsi di cui all'allegato A nonche'  il  possesso  degli
specifici requisiti della sede secondo quanto previsto  dall'allegato
B. Il mancato  accreditamento  iniziale  di  uno  o  piu'  dei  corsi
previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.