Art. 2 Accreditamento iniziale delle sedi 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si da' luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non: a) a seguito di processi di fusione tra atenei gia' accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010; b) in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di atenei gia' accreditati. La relativa proposta da parte dell'ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A nonche' il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o piu' dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.