Art. 3 Accreditamento periodico delle sedi 1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della qualita' (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi' conto di quanto di seguito indicato: a) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio e di controllo della qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualita' di ateneo; b) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali relative ai Corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali della Ricerca dei dipartimenti (di seguito SUA-RD); c) indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5. 3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR e' cosi' graduato: Parte di provvedimento in formato grafico 4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.