Art. 3 
 
 
                 Accreditamento periodico delle sedi 
 
  1.  L'accreditamento  periodico  delle  sedi  ha   durata   massima
quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti
per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti
come risultato dei processi di Assicurazione della qualita'  (QA)  di
cui all'allegato C, a seguito  della  verifica  da  parte  dell'ANVUR
sulla base dell'esito delle  visite  in  loco  delle  Commissioni  di
esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi' conto  di  quanto  di
seguito indicato: 
    a) analisi  dei  dati  della  relazione  annuale  dei  Nuclei  di
valutazione   interna   (di   seguito   NUV)   e   delle   risultanze
dell'attivita'  di  monitoraggio  e  di  controllo   della   qualita'
dell'attivita' didattica e di ricerca  svolta  da  tutti  i  soggetti
coinvolti nel sistema di qualita' di ateneo; 
    b) valutazione delle informazioni contenute nelle  Schede  uniche
annuali relative ai Corsi di studio (di seguito  SUA-CDS),  anche  in
relazione ai rispettivi rapporti  di  riesame,  e  della  valutazione
delle  informazioni  contenute  nelle  Schede  uniche  annuali  della
Ricerca dei dipartimenti (di seguito SUA-RD); 
    c) indicatori  previsti  per  la  valutazione  periodica  di  cui
all'art. 6 del presente decreto. 
  2. La durata dell'accreditamento periodico della  sede  di  cui  al
comma 1 puo' essere  ridotta  in  relazione  alle  criticita'  emerse
nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5. 
  3.  L'accreditamento  periodico  proposto   dall'ANVUR   e'   cosi'
graduato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. L'accreditamento periodico della sede comporta  l'accreditamento
periodico di tutti i suoi corsi di  studio  e  delle  eventuali  sedi
decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente,  che  sono
soppressi.