Art. 4 Accreditamento iniziale dei corsi di studio 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di: parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico; verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e C (requisito R3). 2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresi' prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. 3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati e' subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle universita' e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosita' massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilita' di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si puo' in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi. 5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero puo' trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.