Art. 4 
 
 
             Accreditamento iniziale dei corsi di studio 
 
  1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016  previo
accreditamento iniziale di durata  massima  triennale,  disposto  non
oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico  di  attivazione,  a
seguito di: 
    parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico; 
    verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui agli
allegati A e C (requisito R3). 
  2. I corsi di studio istituiti devono  essere  attivati  non  oltre
l'anno accademico successivo a  quello  di  riferimento  del  decreto
ministeriale di accreditamento, pena la  decadenza  automatica  dello
stesso.   E'    altresi'    prevista    la    decadenza    automatica
dell'accreditamento,    in    caso    di    successiva    sospensione
dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. 
  3. L'attivazione dei corsi di  studio  accreditati  e'  subordinata
unicamente all'inserimento annuale  degli  stessi  nella  banca  dati
dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa  verifica  automatica  nella
medesima banca dati del possesso dei  requisiti  di  docenza  di  cui
all'allegato A, punto b). I dati necessari per la  verifica  dovranno
essere aggiornati dalle universita' e validati dai NUV. Il  Ministero
e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva  azione  di
monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 
  4. L'accreditamento si intende  confermato  qualora  l'esito  della
verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso
contrario, decade automaticamente con  contestuale  eliminazione  del
corso   di   studi   dalla   banca   dati   dell'offerta   formativa.
Esclusivamente  qualora   l'esito   negativo   della   verifica   sia
determinato  da  una  insufficienza  della  docenza   necessaria   in
relazione al  superamento  delle  numerosita'  massime  di  studenti,
l'accreditamento del corso e la possibilita' di attivare lo stesso in
difetto  della  docenza  necessaria  permangono  per  un  solo   anno
accademico, al fine di consentire  l'adozione  di  misure  idonee  al
superamento delle carenze di docenza. Non si puo' in  tal  caso  dare
luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se  non  a
seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero  di
corsi. 
  5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate
con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso  di  modifiche
ritenute  sostanziali  dell'ordinamento  che  possano  incidere   sui
presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito  il  CUN,
il Ministero puo' trasmettere il corso all'ANVUR  per  l'acquisizione
del relativo parere.