Art. 5 Accreditamento periodico dei corsi di studio 1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicita' triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L'accreditamento periodico dei corsi puo' essere anticipato in caso di criticita' riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero. 2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attivita' di valutazione dei NUV. 3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi e' automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso criticita' riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso: in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede; in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro. 4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticita' per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, puo' altresi' richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.