Art. 5 
 
 
            Accreditamento periodico dei corsi di studio 
 
  1. I corsi di studio che hanno ottenuto  l'accreditamento  iniziale
sono sottoposti con periodicita' triennale  a  valutazione  da  parte
dell'ANVUR,   ai   fini   del    loro    accreditamento    periodico.
L'accreditamento periodico dei corsi puo' essere anticipato  in  caso
di criticita' riscontrate,  anche  su  segnalazione  dei  NUV  o  del
Ministero. 
  2.  L'accreditamento  periodico  viene  concesso   ai   corsi   che
soddisfano i requisiti per l'accreditamento  iniziale  e  quelli  del
requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori  di
valutazione  periodica  di  cui  all'art.  6.  La  verifica  di  tali
requisiti viene effettuata mediante una  valutazione  a  distanza  da
parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attivita' di valutazione  dei
NUV. 
  3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da  parte
dell'ANVUR, la durata  dell'accreditamento  periodico  dei  corsi  e'
automaticamente   prorogata   fino   al    termine    della    durata
dell'accreditamento  periodico  della  sede.   In   caso   criticita'
riscontrate o su segnalazione  del  Ministero,  l'ANVUR  dispone  una
valutazione approfondita del corso: 
    in caso di esito positivo, la  durata  dell'accreditamento  viene
automaticamente prorogata fino al termine  dell'accreditamento  della
sede; 
    in   caso   di   esito   negativo   si   provvede   alla   revoca
dell'accreditamento  e  alla  soppressione  del  corso  con  apposito
decreto del Ministro. 
  4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi  dimostri  rilevanti
criticita' per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero,
sentita l'ANVUR, puo' altresi' richiedere l'anticipo della visita  di
accreditamento periodico della sede.