Art. 6 
 
 
                        Valutazione periodica 
 
  1.   La   verifica   dell'efficienza   e    della    sostenibilita'
economico-finanziaria  delle  attivita'  e  i  risultati   conseguiti
nell'ambito delle attivita' di didattica e ricerca  vengono  valutati
sulla base degli indicatori di cui all'allegato E,  tenuto  conto  di
quanto previsto dal decreto ministeriale n. 635/2016. 
  2. I risultati della valutazione periodica degli  atenei  da  parte
dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono: 
    a) utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi  e
dei corsi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto; 
    b) considerati ai fini della predisposizione del  rapporto  sullo
stato del sistema universitario e della ricerca  ai  sensi  dell'art.
11, comma 2 del decreto legislativo n. 19/2012.