Art. 6 Valutazione periodica 1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti nell'ambito delle attivita' di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 635/2016. 2. I risultati della valutazione periodica degli atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono: a) utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto; b) considerati ai fini della predisposizione del rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 19/2012.