Art. 7 
 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV: 
    a) esprimono un parere vincolante  all'ateneo  sul  possesso  dei
requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini  dell'istituzione  di
nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto  legislativo  n.
19/2012); 
    b) verificano il corretto  funzionamento  del  sistema  di  AQ  e
forniscono supporto all'ANVUR e al  Ministero  nel  monitoraggio  del
rispetto dei requisiti di accreditamento  iniziale  e  periodico  dei
corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto  legislativo
n. 19/2012); 
    c) forniscono supporto  agli  organi  di  governo  dell'ateneo  e
all'ANVUR nel monitoraggio dei  risultati  conseguiti  rispetto  agli
indicatori per la valutazione periodica  (rif.  art.  12,  comma  1),
nonche' all'ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori  per  il
raggiungimento   degli   obiettivi   della   propria   programmazione
strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012); 
    d) riferiscono nella relazione annuale di cui all'art.  1,  comma
2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti  delle  attivita'
di cui ai precedenti punti b) e c) (rif. art. 12,  comma  2,  decreto
legislativo n. 19/2012).