Art. 7 Nucleo di valutazione 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV: a) esprimono un parere vincolante all'ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012); b) verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012); c) forniscono supporto agli organi di governo dell'ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1), nonche' all'ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012); d) riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attivita' di cui ai precedenti punti b) e c) (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).