Art. 8 
 
 
            Flessibilita' dell'offerta formativa e corsi 
        di laurea sperimentali ad orientamento professionale 
 
  1. In attuazione dell'art. 6  del  decreto  ministeriale  8  agosto
2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019  e'  data
la possibilita' di accreditare nuovi corsi di studio che  utilizzano,
negli  ambiti  disciplinari  relativi  alle  attivita'  di   base   e
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari  rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti  ministeriali  16
marzo 2007 nel rispetto  degli  obiettivi  formativi  della  relativa
classe e di quanto appresso indicato: 
    a)  il  numero  massimo  di   corsi   di   studio   accreditabili
complessivamente nel biennio  per  ciascun  ateneo  non  puo'  essere
superiore al valore maggiore tra 3 corsi e  il  10%  del  totale  dei
corsi gia' accreditati nell'anno accademico 2016/2017; 
    b) sono esclusi: 
      i. lauree: L-17 - Scienze dell'architettura, L/DS  -  Difesa  e
sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3  e  SNT/4  relative  alle  professioni
sanitarie; 
      ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale  o  locale
obbligatorio: LM-4 - Architettura  e  ingegneria  edile-architettura,
LM-41 - Medicina e chirurgia, LM-42 - Medicina veterinaria,  LM-46  -
Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis - Scienze della  formazione
primaria, LMR/02 - Restauro, LM/DS -  Difesa  e  sicurezza,  LM/13  -
Farmacia e farmacia industriale; 
      iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma  3,
dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 - Giurisprudenza; 
    c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in
sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della  relativa  classe
fermo restando che: 
      i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato  almeno
un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle
della classe; 
      ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle  tabelle
della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo
di   CFU   previsti   per   ciascuna   delle   attivita'    formative
indispensabili. 
  2.  Al  fine  di  facilitare  l'istituzione  di  corsi  di   studio
direttamente riconducibili alle  esigenze  del  mercato  del  lavoro,
nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo puo' proporre
al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con
modalita' di erogazione convenzionale, caratterizzato da un  percorso
formativo  teorico,   di   laboratorio   e   applicato   in   stretta
collaborazione con il mondo del lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
    a) il progetto formativo e' sviluppato mediante  convenzioni  con
imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali
che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non piu' di 60 CFU
in attivita' di  tirocinio  curriculare,  anche  con  riferimento  ad
attivita' di base e caratterizzanti; 
    b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi  a
livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge  2  agosto  1999,  n.
264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la  presenza  di
un adeguato numero di tutor  delle  aziende  coinvolte  nel  processo
formativo; 
    c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore
di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un
anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere  almeno  pari
all'80%. Il rispetto di tale soglia e' condizione necessaria al  fine
dell'accreditamento periodico del corso stesso  dall'anno  accademico
2021/2022 nonche' al fine dell'accreditamento iniziale di altri corsi
con le medesime caratteristiche nella stessa classe.