Art. 8 Flessibilita' dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 e' data la possibilita' di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attivita' di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato: a) il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun ateneo non puo' essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi gia' accreditati nell'anno accademico 2016/2017; b) sono esclusi: i. lauree: L-17 - Scienze dell'architettura, L/DS - Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie; ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 - Medicina e chirurgia, LM-42 - Medicina veterinaria, LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis - Scienze della formazione primaria, LMR/02 - Restauro, LM/DS - Difesa e sicurezza, LM/13 - Farmacia e farmacia industriale; iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 - Giurisprudenza; c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che: i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe; ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attivita' formative indispensabili. 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo puo' proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalita' di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il progetto formativo e' sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non piu' di 60 CFU in attivita' di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attivita' di base e caratterizzanti; b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo; c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia e' condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso dall'anno accademico 2021/2022 nonche' al fine dell'accreditamento iniziale di altri corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.