Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino centrale di  cui  all'art.  1  costituisce
stralcio funzionale del Piano di  bacino  del  distretto  idrografico
dell'Appennino centrale e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico  dell'Appennino   centrale   costituisce   lo   strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono
pianificate e  programmate  le  azioni  e  le  misure  finalizzate  a
garantire,  per  l'ambito  territoriale  costituito   dal   distretto
idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli  scopi  e
degli obiettivi  di  cui  alla  direttiva  2007/60/CE  e  al  decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico dell'Appennino  centrale  di  cui  al  presente
decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5  e  6  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino centrale e' riesaminato e  aggiornato  nei
modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e  dallo  stesso
Piano.