Art. 3 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.