IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di
risanamento della siderurgia»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge,  n.  83
del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis,  introdotto  con
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico   vengano   disciplinate   delle
condizioni e  le  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  da
effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n.  120
del 1989, come successivamente estesi, nei  casi  di  «situazioni  di
crisi industriali diverse da quelle complesse  individuate  ai  sensi
del decreto di cui al  comma  8  che  presentano,  comunque,  impatto
significativo   sullo   sviluppo   dei   territori   interessati    e
sull'occupazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n.  120  del
1989  in  favore  di  programmi  di  investimento  finalizzati   alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al  quale  «I  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni  sono  individuati,  anche  su  proposta  delle  singole
Regioni  interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Vista la  circolare  direttoriale  del  direttore  della  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico n. 59282 del 6 agosto 2015  avente  a  oggetto  «Criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 232  del
4 ottobre 2016 - recante «Individuazione dei territori delle aree  di
crisi industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale si e'  provveduto  a
disciplinare le condizioni e  le  modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi  industriali
diverse  da  quelle  complesse  che  presentano,  comunque,   impatto
significativo   sullo   sviluppo   dei   territori   interessati    e
sull'occupazione, nonche' i criteri di individuazione  dei  territori
candidabili alle predette agevolazioni; 
  Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016», che prevede, per il rilancio del sistema  produttivo
nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria,
interessati dagli eventi sismici in  argomento,  l'applicazione,  nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di  aiuto
di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto 9
giugno 2015, previo riconoscimento dei comuni colpiti dal  sisma  del
24 agosto 2016, riportati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del
2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui  all'art.
27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016» pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 264 dell'11 novembre 2016; 
  Vista  l'ordinanza  15  novembre  2016,  n.   3   del   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati  dall'evento  sismico  del  24   agosto   2016,   recante
«Individuazione dei comuni ai quali e'  estesa  l'applicazione  delle
misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  a  seguito
degli ulteriori  eventi  sismici  del  26  e  del  30  ottobre  2016»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.  283  del  3
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rilancio del sistema produttivo nei Comuni interessati  dagli  eventi
  sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 
 
  1. Ai comuni colpiti  dal  sisma  del  24  agosto  2016,  riportati
nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche'  ai  comuni
di cui all'elenco aggiuntivo approvato con  l'ordinanza  15  novembre
2016,  n.  3  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento  sismico  del  24
agosto 2016,  emessa  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  11
novembre 2016,  n.  205,  si  applicano  i  criteri  di  selezione  e
valutazione per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27,  comma  8-bis,
del decreto-legge n. 83  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  2. L'elenco e' riportato  nell'allegato  1  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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