Art. 4 La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorita', una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Le liste di priorita' e il risultante elenco dei ventiquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate nel sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche' in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque universita' statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso e' dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge n. 240 del 2010.