IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante  interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile; 
  Visto il capo X-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
recante misure urgenti per la chiusura della gestione  dell'emergenza
determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009, nonche'  la  ricostruzione,  lo  sviluppo  e  il  rilancio  dei
territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Visti in particolare l'art. 67-ter del  predetto  decreto-legge  n.
83/2012, che  prevede,  tra  l'altro,  l'istituzione  di  due  Uffici
speciali per la ricostruzione (USR), competenti  rispettivamente  per
la Citta' di L'Aquila (USRA) e per  i  restanti  Comuni  del  cratere
sismico e fuori cratere (USRC); e l'art. 67-quater, comma 6,  che,  a
valere sulle risorse di cui all'art. 14  comma  1  del  sopra  citato
decreto-legge n. 39/2009, ricomprende gli interventi  preordinati  al
sostegno delle attivita' produttive e  della  ricerca  destinando,  a
decorrere dal 2012, una  quota  del  5%  delle  citate  risorse  alle
finalita' indicate nello stesso art. 67-quater; 
  Visto il decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.  125,  concernente,  tra
l'altro,  «Misure  urgenti  per  la  legalita',  la   trasparenza   e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi
interessati dal sisma del 6 aprile 2009»; 
  Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato  decreto-legge
n.   78/2015,   che   prevede   la   destinazione    -    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis del  decreto-legge
del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, come  rifinanziata  dalla  legge  27  dicembre
2013,  n.  147,  dal  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 - di una quota fissa,  fino  a
un valore massimo del 4  per  cento  degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, a un Programma di  sviluppo  volto  ad  assicurare  effetti
positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle  risorse
territoriali,  produttive  e  professionali  endogene,  di   ricadute
occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni
e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese; 
  Visto, in particolare, il comma 437 della citata legge n. 190/2014,
il quale prevede che il CIPE possa continuare a destinare quota parte
delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata; 
  Considerato che il predetto  comma  12,  dell'art.  11  del  citato
decreto-legge n.  78/2015  prevede,  inoltre,  che  il  Programma  di
sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione  e  l'assegnazione
delle relative risorse; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
giugno 2014 come modificato dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  una  struttura  di   missione   denominata
«Struttura  di  missione  per  il  coordinamento  dei   processi   di
ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, interventi di sviluppo nell'area  di  Taranto  e  Autorita'  di
gestione del POIn  Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo»  (di
seguito Struttura di missione); 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  4
dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di  Stato  on.  Paola  De
Micheli a trattare, tra l'altro,  le  questioni  inerenti  i  profili
finanziari delle politiche  finalizzate  alla  ricostruzione  e  allo
sviluppo della citta' dell'Aquila e dei territori  abruzzesi  colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009; 
  Tenuto conto che il suddetto  Programma  di  sviluppo,  predisposto
dalla Struttura di missione e' sottoposto al CIPE per  l'approvazione
e  l'assegnazione  delle  risorse  ed  individua  le   tipologie   di
intervento;  le  amministrazioni  attuatrici;   la   disciplina   del
monitoraggio, della valutazione degli interventi  in  itinere  ed  ex
post, della eventuale revoca o rimodulazione  delle  risorse  per  la
piu' efficace allocazione delle medesime; 
  Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile
2013 con cui e' stato istituito un Comitato  di  indirizzo  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto  da  membri
designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
incentivi  alle  imprese,  dalla  Regione  Abruzzo,  dal  Comune   di
L'Aquila, dal Coordinamento  dei  comuni  del  cratere,  dall'ufficio
speciale per la citta' di L'Aquila  e  dall'ufficio  speciale  per  i
comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione; 
  Viste le delibere di questo Comitato n. 135/2012  (come  rimodulata
dalla  delibera  n.  46/2013)  e  n.  76/2015,  che  hanno   disposto
assegnazioni per le finalita' di sostegno delle attivita'  produttive
e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma; 
  Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e
6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di  codice  unico  di
progetto (CUP) e le relative delibere attuative  di  questo  Comitato
(n. 143/2002 e n. 24/2004); 
  Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato  all'economia
e alle finanze n. 903  del  14  luglio  2016,  come  integrata  dalla
successiva nota n. 907 del 19 luglio 2016 con la quale  -  alla  luce
dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione e, nel quadro
del Comitato di indirizzo ex  decreto  ministeriale  8  aprile  2013,
dalle amministrazioni competenti, in linea con  quanto  disposto  dal
citato art. 11, comma 12 decreto-legge n. 78/2015 - viene proposta: 
    l'approvazione  del  Programma  di  sviluppo,  predisposto  dalla
Struttura di missione, articolato nelle seguenti tre  componenti,  da
considerarsi unitariamente; a) Strategia di sviluppo  del  territorio
dell'area del cratere, b)  Indirizzi  e  procedure  per  l'attuazione
della Strategia di sviluppo del territorio dell'area del cratere,  c)
Piano finanziario del Programma di sviluppo, come aggiornato in linea
con gli stanziamenti annuali di bilancio; 
    l'assegnazione  di  un  importo  di  36  milioni  di  euro,   per
l'annualita' 2016, alle amministrazioni titolari degli interventi,  a
fronte di un costo complessivo degli interventi pari a 74,55  milioni
di euro, ricompreso  nell'ammontare  totale  di  risorse  finanziarie
attivabili per il Programma di sviluppo pari a 219,7 milioni di euro; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la odierna nota n.  3939-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le  prescrizioni
da recepire nella presente delibera; 
  Su proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  all'economia  e  alle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione del programma sviluppo 
  1.1 E' approvato il Programma di sviluppo per  l'area  del  cratere
sismico  della  Regione  Abruzzo,  articolato  nelle   seguenti   tre
componenti, da considerarsi unitariamente: a) Strategia  di  sviluppo
del territorio dell'area del cratere, b) Indirizzi  e  procedure  per
l'attuazione della Strategia di sviluppo del territorio dell'area del
cratere, c) Piano finanziario del Programma di sviluppo. Il Programma
e'  allegato  alla  presente  delibera,  di  cui  costituisce   parte
integrante (Allegato 1-2-3); 
  1.2 Programma di sviluppo mira ad assicurare  effetti  positivi  di
lungo  periodo  in   termini   di:   valorizzazione   delle   risorse
territoriali,   produttive   e   professionali   endogene;   ricadute
occupazionali dirette e indirette; incremento dell'offerta di beni  e
servizi connessi al benessere  dei  cittadini  e  delle  imprese.  Le
relative risorse saranno destinate a: 
    a) interventi di adeguamento, riqualificazione e  sviluppo  delle
aree di localizzazione produttiva; 
    b) attivita' e programmi di promozione dei  servizi  turistici  e
culturali; 
    c)  attivita'  di  ricerca,  innovazione   tecnologica   e   alta
formazione; 
    d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; 
    e) azioni di sostegno per l'accesso  al  credito  delle  imprese,
comprese le micro e piccole imprese; 
    f) interventi e servizi di  connettivita',  anche  attraverso  la
banda larga, per cittadini e imprese. 
2. Assegnazione di risorse al Programma sviluppo 
  A fronte dell'ammontare totale di  risorse  finanziarie  attivabili
per il Programma di  sviluppo,  pari  a  219,7  milioni  di  euro,  e
considerato che il costo complessivo degli interventi  immediatamente
attivabili individuati e' di 74.55 milioni di euro,  viene  assegnata
alle Amministrazioni titolari degli interventi l'annualita' 2016, per
un importo di 36 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' delle
risorse stanziate dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 e come
rifinanziato dalla legge n.  190/2014  (legge  di  stabilita'  2015),
cosi' come riportato nella seguente tabella (in migliaia di euro). Il
costo  complessivo  degli  interventi  immediatamente  attivabili  e'
comprensivo della quota da destinare  al  progetto  operativo  per  i
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata al Programma  fino
all'importo massimo di  4,4  milioni  di  euro  da  assegnare,  nelle
annualita' 2017 - 2020, con le modalita' previste al successivo punto
3.3 e comunque nella quota massima del  2  %  del  costo  complessivo
degli interventi che saranno effettivamente finanziati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Attuazione del Programma e monitoraggio sullo stato di  attuazione
degli interventi 
  3.1  Le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento,  e   monitoraggio
dell'attuazione del Programma di sviluppo ex art. 11, comma 12, della
legge n. 125/2015, sono svolte dal Comitato  di  indirizzo  istituito
con decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile  2013,
citato in premessa, che opera senza oneri per la finanza pubblica. 
  3.2  II  monitoraggio  finanziario,  fisico  e  procedurale   degli
interventi di sviluppo realizzati  con  le  risorse  assegnate  dalla
presente delibera e dalle  precedenti  delibere  di  questo  Comitato
viene  svolto  dalle  amministrazioni  titolari,  sulla  base   delle
procedure adottate dalla  Struttura  di  missione,  con  periodicita'
semestrale in riferimento allo stato di attuazione al 30 giugno e  al
31 dicembre di ogni anno. 
  3.3 Ulteriori assegnazioni necessarie alla  progressiva  attuazione
del Programma pluriennale di  sviluppo,  per  interventi  selezionati
sulla base della rispondenza  alla  Strategia  di  sviluppo,  saranno
disposte dal CIPE su proposta della Struttura di missione, sulla base
delle valutazioni adottate dal citato Comitato di indirizzo. 
  3.4 La Struttura di missione presentera' a questo  Comitato,  entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31
dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla  presente
delibera e dalle precedenti. 
4. Trasferimento delle risorse 
  4.1 II  trasferimento  delle  risorse  assegnate  con  la  presente
delibera verra' disposto avverra'  a  seguito  di  istruttoria  della
Struttura di missione ex decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° giugno 2014, sulla  base  delle  effettive  necessita'  e
degli   utilizzi   pregressi   documentati   dalle    amministrazioni
assegnatarie delle stesse. 
  4.2 II trasferimento delle le risorse destinate agli  interventi  a
titolarita' del Comune di L'Aquila e dell'Universita' degli studi  di
L'Aquila saranno trasferite all'ufficio speciale per la ricostruzione
del Comune di L'Aquila che provvedera'  al  successivo  trasferimento
alle amministrazioni titolari degli interventi. 
  Le risorse assegnate  con  la  presente  delibera  potranno  essere
erogate compatibilmente  con  gli  importi  annualmente  iscritti  in
bilancio. 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 30 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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