IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo  agricolo  annuale  sentite  le
proposte di apposita Commissione tecnica; 
  Visto  il   decreto-legge   22   ottobre   2016,   convertito   con
modificazioni dalla  legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  riguardante
disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al
fine di favorire la copertura dei rischi climatici e  di  mercato  da
parte delle imprese agricole,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
previste per i contributi di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita'  ivi  previste,  una  quota
fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai  contributi
sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio
inerente alla variabilita'  del  ricavo  aziendale  nel  settore  del
grano.»; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.42104(2015/XA); 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte
dei conti in data 11 febbraio 2015,  foglio  n.  372,  relativo  alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in  particolare
il capo  III  riguardante  la  gestione  dei  rischio,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020
approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312  del
20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante,  cofinanziato  dal  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale,  nel  quale,  ai  sensi
dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto
- del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308
del 17 dicembre 2013; 
  Tenuto conto che l'Autorita' di gestione del Programma di  sviluppo
rurale nazionale 2014-2020 e' individuata nell'ambito  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali  e  dello  sviluppo  rurale  nella
Direzione generale dello sviluppo rurale; 
  Considerato  il  Piano  assicurativo  individuale  (PAI)   di   cui
all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015; 
  Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte,
della Regione  Liguria,  della  Regione  Lombardia,  della  Provincia
autonoma di  Trento,  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  della
Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia  Giulia,  della  Regione
Emilia Romagna, della Regione  Umbria,  della  Regione  Lazio,  della
Regione Calabria e della Regione Sardegna; 
  Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico  da
parte degli organismi  collettivi  di  difesa,  dalle  organizzazioni
professionali agricole e dall'Associazione nazionale fra  le  imprese
assicuratrici - ANIA; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del piano verso gli obiettivi  del  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei
rischi delle imprese agricole che favoriscono  un  ampliamento  delle
imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e
settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 22 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Produzioni, allevamenti, strutture, rischi 
                       e garanzie assicurabili 
 
  1.  Ai  fini  della  copertura  assicurativa  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio  nazionale  per  l'anno  2017,  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche,  in
attuazione  dell'art.  37  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,   e
dell'art. 49  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  si  considerano
assicurabili le produzioni  vegetali,  le  strutture  aziendali,  gli
allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato
1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.