Art. 3 
 
                Combinazioni dei rischi assicurabili 
 
  1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,  sono  individuate  le  tipologie  colturali  delle   specie
vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze
agevolate. 
  2.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono
avere le seguenti combinazioni: 
    a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
    b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno  1  al
punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
    c) polizze  che  coprono  almeno tre  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita'  di  frequenza  e  avversita'
accessorie); 
    d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2.1. (avversita' catastrofali); 
    e) polizze sperimentali. 
  3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e attacchi parassitari  elencati  all'allegato  1,
punti 1.5 e 1.6, purche' siano  conformi  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 26  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,  all'art.  37  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche
all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013. 
  4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere  una  soglia  di  danno
superiore al 30% da applicare sull'intera produzione  assicurata  per
Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno
di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La  quantificazione
del danno dovra' essere valutata con  riferimento  al  momento  della
raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo
conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 
  5.  L'eccezionalita'  dell'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
calamita' naturale, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 16  del
regolamento (UE) n. 702/2014, si intende  comunque  riconosciuta  nei
casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia
di sinistro da parte dell'assicurato, verificati  i  dati  meteo,  il
danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita'
tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi,  si  accerta
che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore. 
  6. In via sperimentale, solo per il prodotto  frumento  cosi'  come
definito all'allegato1.1 del presente decreto, la quantificazione del
danno puo' tenere conto anche di  eventuali  variazioni  negative  di
prezzo. 
  7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con  polizze
in cui sono comprese tutte le  avversita'  elencate  all'allegato  1,
punto 1.4. Le  polizze  possono  coprire  facoltativamente  anche  le
piogge alluvionali. 
  8.  I  costi  di  smaltimento  delle  carcasse   animali   dovranno
riguardare tutte le morti  da  epizoozie,  elencate  all'allegato  1,
punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari  o
nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  9. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
da punto 1.7.1 a 1.7.7. 
  10. Le produzioni zootecniche assicurate per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  11.  La  copertura  assicurativa  e'  riferita  all'anno  solare  o
all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 
  12.  La  copertura  assicurativa  per  singolo  beneficiario   deve
comprendere: 
    a.  l'intera  produzione  per  ciascuna  tipologia  di   prodotto
vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio
comunale; 
    b. l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile  dalla  stessa
per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata
all'interno di un territorio comunale; 
    c. le intere superfici occupate  dalle  strutture  aziendali  per
ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio
comunale. 
  13. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio  di  cui  ai
commi  2  e   3   (avversita'   atmosferiche,   fitopatie,   attacchi
parassitari),  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare   lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a  polizze  collettive
per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che,
ai fini del risarcimento in caso di  danni,  la  soglia  deve  essere
calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.