Art. 4 
 
      Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 
 
  1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra  l'altro  riportato,
per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa
applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia
e la presenza  di  polizze  integrative  non  agevolate.  Le  polizze
integrative non agevolate per la copertura della parte di  rischio  a
totale carico del produttore, richiamate  all'art.  1,  comma  1  del
decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1  dell'articolo
unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto
assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie,  valori  e
quantita' non agevolabili. 
  2. I  beneficiari  per  le  polizze  individuali  o  gli  organismi
associativi per le  polizze  collettive  trasmettono  al  sistema  di
gestione del rischio i dati delle polizze integrative non  agevolate,
di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12. 
  3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate  non  segnalate
nei certificati delle  polizze  agevolate,  ovvero  la  loro  mancata
trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione  del
rischio, e' motivo di decadenza dal  diritto  all'aiuto,  oltre  alla
segnalazione del fatto alle autorita' competenti. 
  4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati  a
chiedere conferma dei dati riportati  nelle  polizze  alle  compagnie
assicurative che hanno preso in carico i rischi. 
  5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui  all'allegato  B,
lettera b) del  decreto  ministeriale  12  gennaio  2015  cosi'  come
modificato dal  decreto  ministeriale  n.  1018  dell'8  marzo  2016,
univocamente  individuato   nel   SIAN,   costituisce   un   allegato
obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le  polizze
collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b)  del  medesimo
decreto.