Art. 6 
 
               Termini di sottoscrizione delle polizze 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative
singole ed i certificati per  le  polizze  collettive  devono  essere
sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce  la
campagna assicurativa, di seguito indicate: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile; 
    b) per le colture permanenti entro il 30 aprile; 
    c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio; 
    e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche
entro il 31 ottobre; 
    f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle  lettere
c)  e  d)  seminate  o  trapiantate  successivamente  alle   scadenze
indicate, entro la scadenza successiva. 
  2. In presenza  di  motivate  difficolta'  che  non  consentano  il
rispetto  di  tali  termini,  con  provvedimento  dell'autorita'   di
gestione  gli  stessi  possono  essere   differiti   per   il   tempo
strettamente necessario a  consentire  agli  agricoltori  la  stipula
delle  polizze  assicurative  o  dei  certificati,  per  coloro   che
aderiscono a polizze collettive.