Art. 6 Termini di sottoscrizione delle polizze 1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile; b) per le colture permanenti entro il 30 aprile; c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre; f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In presenza di motivate difficolta' che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell'autorita' di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.