Art. 12 Operazioni straordinarie 1. Nel caso in cui il confidi presso il quale e' istituito il fondo rischi finanziato dal Ministero ai sensi del presente decreto sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi e' trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1. 2. Nel caso in cui il confidi presso il quale e' istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero e' revocato, con le modalita' di cui all'art. 13. 3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero e' revocato nei confronti del predetto confidi con le modalita' di cui all'art. 13. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o piu' confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la revoca del contributo al fondo rischi e' disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera d). 4. I confidi che hanno ottenuto il contributo al fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.