Art. 2 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato e' delegato altresi' a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative: alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ivi compresa la partecipazione alle relative sedute; al personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresa la programmazione delle assunzioni; alla partecipazione dell'Amministrazione alle sedi di concertazione con le parti sociali; agli enti locali, al federalismo fiscale ed ai piani di rientro dai deficit sanitari e patto per la salute; al sistema bancario e finanziario; ai giochi di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.