Art. 2 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  il  Sottosegretario
di Stato e'  delegato  altresi'  a  trattare,  in  coerenza  con  gli
indirizzi politici di  ordine  generale  definiti  dal  Ministro,  le
questioni relative: 
    alla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  alla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e alla Conferenza unificata  di  cui
al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  ivi  compresa  la
partecipazione alle relative sedute; 
    al personale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ivi
compresa la programmazione delle assunzioni; 
    alla   partecipazione   dell'Amministrazione   alle    sedi    di
concertazione con le parti sociali; 
    agli enti locali, al federalismo fiscale ed ai piani  di  rientro
dai deficit sanitari e patto per la salute; 
    al sistema bancario e finanziario; 
    ai giochi di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.