IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, che definisce le modalita' per la gestione del «Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua indirizzi e strumenti per favorire e incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti e istituisce il «Tavolo permanente di coordinamento» per la gestione del fondo e del programma di distribuzione degli alimenti agli indigenti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 ottobre 2015, n. 5567, che integra la composizione del Tavolo; Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3399 del 4 giugno 2014 e n. 3017 del 5 maggio 2016 con i quali sono stati nominati i componenti del Tavolo permanente di coordinamento; Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, relativamente allo svolgimento di attivita' di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo; Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale; Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che prevede per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 una dotazione di un milione di euro per il fondo e stabilisce che le modalita' di utilizzo del fondo contro gli sprechi alimentari sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che ai fini dell'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 e' necessario prevedere disposizioni generali di gestione del Fondo, cui fare riferimento nell'ambito della programmazione annuale delle attivita' contro gli sprechi; Considerato che in merito alla programmazione annuale delle attivita' contro gli sprechi per l'anno 2016 e' stato informato il Tavolo di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, nel corso della riunione del 20 ottobre 2016; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) fondo nazionale contro gli sprechi: fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze istituito dall'art. 11, comma 2, della legge contro gli sprechi e istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) legge contro gli sprechi: legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi»; c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge contro gli sprechi; d) spreco alimentare: le eccedenze alimentari come definite all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge contro gli sprechi; e) Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare: il «Tavolo permanente di coordinamento» come definito dall'art. 8 della legge contro gli sprechi.