Art. 3 
 
                       Attivita' finanziabili 
               dal Fondo nazionale contro gli sprechi 
 
  1.  Il  fondo  nazionale  contro  gli  sprechi  e'   destinato   al
finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla  ricerca  e
allo sviluppo tecnologico nel campo della «shelf life»  dei  prodotti
alimentari e  del  confezionamento  dei  medesimi,  finalizzati  alla
limitazione degli sprechi e all'impiego delle  eccedenze  alimentari,
con  particolare  riferimento  ai  beni  alimentari   e   alla   loro
destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione
di  imballaggi  riutilizzabili  o   facilmente   riciclabili   e   al
finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. 
  2. Le attivita'  previste,  finanziate  sulla  base  del  programma
annuale contro gli sprechi definito all'art. 4, sono le seguenti: 
    a) erogazione di contributi finanziari, attraverso una  selezione
pubblica nazionale, a sostegno di progetti di cui al comma 1; 
    b) finanziamento di campagne di comunicazione e promozione  volte
a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli
sprechi alimentari; 
    c) finanziamento di giornate di approfondimento  e  studio  delle
tematiche di cui al comma 1 con operatori del  settore  alimentare  e
con altri soggetti interessati; 
    d)  finanziamento  per  l'implementazione  e   gestione   di   un
«osservatorio sugli sprechi» con la finalita' di raccogliere e tenere
aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli  sprechi
e sulle eccedenze alimentari; 
    e)   realizzazione   di   sondaggi,   ricerche   e    monitoraggi
quali-quantitativi  sugli  sprechi  alimentari,  con   indagini   che
coinvolgano consumatori e imprese. 
  Per le finalita' di cui alla lettera a) sono  destinate  almeno  il
50% delle risorse disponibili.