Art. 3 Attivita' finanziabili dal Fondo nazionale contro gli sprechi 1. Il fondo nazionale contro gli sprechi e' destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della «shelf life» dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. 2. Le attivita' previste, finanziate sulla base del programma annuale contro gli sprechi definito all'art. 4, sono le seguenti: a) erogazione di contributi finanziari, attraverso una selezione pubblica nazionale, a sostegno di progetti di cui al comma 1; b) finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari; c) finanziamento di giornate di approfondimento e studio delle tematiche di cui al comma 1 con operatori del settore alimentare e con altri soggetti interessati; d) finanziamento per l'implementazione e gestione di un «osservatorio sugli sprechi» con la finalita' di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari; e) realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese. Per le finalita' di cui alla lettera a) sono destinate almeno il 50% delle risorse disponibili.