Art. 4 Programma annuale contro gli sprechi e relazione sulle attivita' svolte 1. In base alle risorse disponibili, il programma annuale delle attivita' previste dall'art. 3, comma 2, e' definito con decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, informato il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare. 2. Entro dodici mesi dalla attuazione del programma annuale, la Direzione di cui al comma 1 presenta, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza al Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare, una relazione sull'attuazione delle misure previste dall'art. 4 e sulla spesa sostenuta.