IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida  per  la  gestione  dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del  24
settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007, «Rete  Natura  2000.  Criteri  minimi
uniformi per la definizione di misure  di  conservazione  relative  a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione  speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  6  novembre
2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  9
dicembre 2016, che adotta il  nono  elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina
(2016/2332/UE); 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  9
dicembre 2016, che adotta il  nono  elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  continentale
(2016/2334/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27100   del   23   dicembre   2016   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica  fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo  unico  sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita'» e  s.m.i.  che  da'
applicazione ai disposti comunitari e nazionali per  quanto  concerne
la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte; 
  Viste le «Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete
Natura 2000 del  Piemonte»,  approvate  con  le  deliberazioni  della
giunta regionale  del  7  aprile  2014  n.  54-7409,  modificata  con
deliberazione del 29 settembre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n.
17-2814 e del 29 febbraio 2016 n.  24-2976,  che  recepiscono  quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia  di  Rete
Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il  quadro  di  riferimento
per  la  redazione  di  misure  sito-specifiche  e  della  componente
normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari; 
  Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  del   Piemonte,
elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 e  2  del  presente
decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le  misure
di conservazione, relativi ai siti  di  interesse  comunitario  della
regione biogeografica alpina e continentale; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone  speciali
di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi dalla  data  di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la necessita' di assicurare, l'allineamento  fra  dette
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto; 
  Considerata  inoltre  la   necessita'   di   dare   evidenza   alla
correlazione  tra  le  sopra  citate  misure  e  gli   obiettivi   di
conservazione delle ZSC designate; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  57  siti  di  importanza
comunitaria  delle  regioni  biogeografiche  alpina  e   continentale
insistenti nel territorio della Regione Piemonte; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte
con lettera a firma Presidente della giunta  regionale  del  Piemonte
prot. n. 555/A12PRE del 13 gennaio 2017, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica  alpina  i  seguenti  14  siti  insistenti  nel
territorio della Regione Piemonte,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica continentale i seguenti 43 siti insistenti  nel
territorio della Regione Piemonte,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27100  del  23  dicembre  2016.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it,  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.