Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati
con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1 e  2,
oltre quelli di cui alla deliberazione della giunta regionale  del  7
aprile 2014 n. 54-7409 e successive modifiche ed  integrazioni,  gia'
operativi; 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui  al  comma  1,
per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di  aree  naturali
protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia  e
le previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione
e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede all'allineamento tra le misure di conservazione e  la  Banca
dati  Natura  2000.  La  Regione  provvede  altresi'  ad   assicurare
l'evidenza della correlazione  tra  le  sopra  citate  misure  e  gli
obiettivi di conservazione delle ZSC designate. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Piemonte e
comunicate  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.