IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce  la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»,  e  in  particolare,  l'art.  14  concernente  i   progetti
individuali per le persone disabili; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia  ai  sensi  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e  in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi  generali,  e  l'art.
19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  16
dicembre 2014, concernente  il  regolamento  relativo  al  Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n.  112,  recante  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare», e in particolare: 
  l'art. 3, che, al comma 1, istituisce  il  Fondo  per  l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno  familiare,  la
cui dotazione e' determinata in 90 milioni di euro per  l'anno  2016,
in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in  56,1  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018, e al comma 2,  stabilisce  che  l'accesso
alle misure di assistenza, cura e protezione a carico  del  Fondo  e'
subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  provvede
annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo; 
  l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo; 
  Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche  per  la
famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per  l'anno
2016; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta  del  10
novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente  decreto  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «Persona con disabilita' grave»: persona con  disabilita'  grave
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata
nelle modalita' indicate all'art. 4 della medesima legge; 
  b) «Persona con disabilita' grave priva  del  sostegno  familiare»:
persona  con  disabilita'  grave,  non   determinata   dal   naturale
invecchiamento o da  patologie  connesse  alla  senilita',  priva  di
sostegno familiare in  quanto  mancanti  di  entrambi  i  genitori  o
perche' gli stessi non sono in grado di fornire  l'adeguato  sostegno
genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare; 
  c) «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con  disabilita'
grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge  n.
112 del 2016; 
  d)  «Progetto  personalizzato»:  il  progetto  individuale  per  la
persona con disabilita' di cui all'art. 14 della  legge  n.  328  del
2000; 
  e)  «Sostegni»:  le  misure,  i  servizi,  le   prestazioni   e   i
trasferimenti individuati nel progetto  personalizzato  in  grado  di
supportare il percorso di vita della persona con disabilita' e la sua
inclusione; 
  f) «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e  qualitativa
delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane  atte  a
garantire la piena fruibilita' dei sostegni  indicati  per  qualita',
quantita' ed intensita' nel progetto personalizzato.