Art. 2 
 
 
       Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato 
 
  1. Agli interventi di cui al presente  decreto,  nei  limiti  delle
risorse del  Fondo,  le  persone  con  disabilita'  grave  prive  del
sostegno familiare  accedono  previa  valutazione  multidimensionale,
effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno
le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione
bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF
(Classificazione internazionale del funzionamento, della  disabilita'
e della salute). Le equipe  multi  professionali  sono  regolamentate
dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Nelle more della revisione  delle  procedure  di  accertamento  della
disabilita'  e  della   definizione   di   strumenti   nazionali   di
valutazione,   anche   in   attuazione   del   Piano   per   la   non
autosufficienza,   di   cui   all'art.   7   del    citato    decreto
interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale
analizza le diverse dimensioni del funzionamento  della  persona  con
disabilita' in prospettiva della sua migliore qualita' di vita, ed in
particolare, almeno le seguenti aree: 
  a) cura della propria persona, inclusa la  gestione  di  interventi
terapeutici; 
  b) mobilita'; 
  c) comunicazione e altre attivita' cognitive; 
  d) attivita' strumentali e relazionali della vita quotidiana. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' finalizzata alla definizione
del progetto personalizzato per la persona con disabilita' grave.  Il
progetto individua gli specifici  sostegni  di  cui  la  persona  con
disabilita' grave necessita, a partire dalle  prestazioni  sanitarie,
sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e  i  servizi  di
cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con  la
valutazione  multidimensionale  e  con  le  risorse  disponibili,  in
funzione del miglioramento della qualita' di vita  e  della  corretta
allocazione delle risorse medesime. Nel  caso  la  persona  sia  gia'
stata valutata e disponga di un progetto  per  finalita'  diverse  da
quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la  progettazione
sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art.  3.  Il
progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme
di  tutte  le  risorse  umane,  economiche,  strumentali   da   poter
utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. 
  3. Il progetto personalizzato e' definito assicurando la piu' ampia
partecipazione possibile della persona con disabilita' grave, tenendo
conto dei  suoi  desideri,  aspettative  e  preferenze  e  prevedendo
altresi' il suo pieno coinvolgimento nel  successivo  monitoraggio  e
valutazione. Laddove la persona con disabilita' grave non  sia  nella
condizione di esprimere pienamente la sua volonta', e' sostenuta  dai
suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto
previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo. 
  4. Il progetto personalizzato individua, sulla  base  della  natura
del  bisogno  prevalente  emergente  dalle  necessita'  di   sostegni
definite nel progetto, una figura di riferimento (case  manager)  che
ne  curi  la  realizzazione  e   il   monitoraggio,   attraverso   il
coordinamento  e  l'attivita'  di  impulso  verso  i  vari   soggetti
responsabili della realizzazione dello stesso. 
  5.   Il   progetto   personalizzato   definisce   metodologie    di
monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto
della soddisfazione e delle preferenze della persona con  disabilita'
grave.