Art. 4 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui  all'art.  3,  nei
limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare. Le modalita' di accesso agli interventi
e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli
indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1. 
  2. Fermi restando gli interventi previsti in favore  delle  persone
con  disabilita'  grave  dalla  normativa  vigente,   nonche'   dalla
ordinaria rete dei servizi  territoriali,  l'accesso  alle  misure  a
carico del Fondo  e'  prioritariamente  garantito  alle  persone  con
disabilita' grave prive del sostegno  familiare  che  in  esito  alla
valutazione  multidimensionale,  di  cui   all'art.   2,   comma   2,
necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al  presente
decreto. Nel valutare l'urgenza  si  tiene  conto  delle  limitazioni
dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia e' in grado di  fornire,
della condizione abitativa ed ambientale,  nonche'  delle  condizioni
economiche della persona con disabilita' e della sua famiglia. Per le
persone con  disabilita'  grave  gia'  inserite  in  un  percorso  di
residenzialita' extra-familiare, particolare attenzione e'  riservata
alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  3,  e  all'eventualita'  che   tali   soluzioni
costituiscano barriere all'inclusione della persona  con  disabilita'
grave, facilitandone l'isolamento. 
  3. In esito alla valutazione di cui al comma  2  e'  in  ogni  caso
garantita una priorita' di accesso alle seguenti: 
  a) persone con disabilita' grave mancanti di entrambi  i  genitori,
del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali,  che
non siano i trattamenti percepiti  in  ragione  della  condizione  di
disabilita'; 
  b) persone con  disabilita'  grave  i  cui  genitori,  per  ragioni
connesse, in particolare, all'eta' ovvero alla propria situazione  di
disabilita', non sono piu' nella condizione di continuare a garantire
loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale  necessario  ad  una
vita dignitosa; 
  c)  persone  con   disabilita'   grave,   inserite   in   strutture
residenziali  dalle  caratteristiche  molto  lontane  da  quelle  che
riproducono  le  condizioni  abitative  e  relazionali   della   casa
familiare, come individuate all'art. 3, comma 4. 
  4. Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono  conto  dei
criteri di priorita' indicati ai commi 2 e 3. Le  regioni  promuovono
altresi' interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalita'
di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da  reti
associative di familiari di persone con  disabilita'  grave  in  loro
favore, indipendentemente dai criteri di priorita' di cui ai commi  2
e 3. 
  5. Fermo restando che gli interventi di  cui  al  presente  decreto
sono rivolti alle persone la cui disabilita' non sia determinata  dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse  alla  senilita',  e'
assicurata  continuita'   negli   interventi   e   servizi   erogati,
indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'eta'.