Art. 5 
 
 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
                         sostegno familiare 
 
  1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad  euro  90
milioni, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi
di cui all'art. 3. 
  2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di  risorse  come  da
tabella 1, che costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,
calcolata sulla base  della  quota  di  popolazione  regionale  nella
fascia d'eta' 18-64 anni, secondo  i  dati  Istat  sulla  popolazione
residente. 
  3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via  sperimentale
nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri  sono  oggetto
di specifica valutazione ed eventuale integrazione  o  revisione,  da
adottarsi con le medesime modalita' del presente decreto. 
  4. A valere sulle risorse del Fondo  possono  essere  finanziati  i
seguenti: 
  a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal  nucleo
familiare di origine ovvero per la  deistituzionalizzazione,  di  cui
all'art. 3, commi 2 e 3; 
  b)  interventi  di  supporto  alla  domiciliarita'   in   soluzioni
alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4; 
  c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione
e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita  quotidiana
e per il raggiungimento del maggior livello di  autonomia  possibile,
di  cui  all'art.  3,  comma  5,  ed,  in  tale  contesto,   tirocini
finalizzati all'inclusione sociale,  all'autonomia  delle  persone  e
alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6; 
  d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative
dalle caratteristiche  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  mediante  il
possibile  pagamento  degli  oneri  di  acquisto,  di  locazione,  di
ristrutturazione  e  di  messa  in  opera  degli  impianti  e   delle
attrezzature necessari per il funzionamento degli  alloggi  medesimi,
anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita'; 
  e) in via residuale, interventi di  permanenza  temporanea  in  una
soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7. 
  Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a),  b)  e  c)  sono
inclusi nel budget di progetto. 
  5. Nelle  more  della  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  nel  campo  sociale  da  garantire  alle   persone   con
disabilita' grave prive del sostegno familiare, gli  interventi  e  i
servizi di cui all'art. 3  costituiscono  la  base  su  cui  definire
specifici obiettivi di  servizio  e  relativo  fabbisogno,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti
delle risorse del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo.  Ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016,  alla  definizione
degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata. 
  6. Le risorse di cui al presente decreto sono  aggiuntive  rispetto
alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai  servizi  a  favore
delle persone con disabilita' grave prive del sostegno  familiare  da
parte delle regioni, nonche'  da  parte  delle  autonomie  locali.  I
finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma  4,  ove
di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei  costi
di rilevanza sociale  dell'assistenza  e  non  sono  sostitutivi,  ma
aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. 
  7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del  2016,  al
finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di  cui
al comma 4, nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
rispettive competenze, possono compartecipare le  regioni,  gli  enti
locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto
privato con comprovata esperienza nel  settore  dell'assistenza  alle
persone con disabilita'  e  le  famiglie  che  si  associano  per  le
finalita' di cui al presente decreto.