Art. 6 
 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione
degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3,  nel  rispetto  dei
modelli organizzativi regionali  e  di  confronto  con  le  autonomie
locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle  organizzazioni
di rappresentanza delle persone con  disabilita'.  La  programmazione
degli interventi di cui al presente decreto si inserisce  nella  piu'
generale programmazione per macro-livelli  e  obiettivi  di  servizio
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche  sociali,
nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo  per
le non  autosufficienze,  secondo  le  modalita'  specificate  con  i
relativi decreti di riparto. 
  2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di  cui  al  comma  1,
sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna  regione
una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma
attuativo, la coerenza con  le  finalita'  di  cui  all'art.  3.  Gli
indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati  a  seguito
della  definizione  degli  obiettivi  di  servizio,  adottati   nelle
modalita' di cui all'art. 5, comma  5,  e  sono  comunque  aggiornati
almeno  ogni  tre  anni.  La  comunicazione  degli  aggiornamenti  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  propedeutica
all'erogazione delle corrispondenti annualita' del Fondo. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 112 del  2016,  le
regioni  definiscono  altresi'  i  criteri   e   le   modalita'   per
l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la  pubblicita'  dei
finanziamenti  erogati  e  per  la  verifica  dell'attuazione   delle
attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 
  4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 5, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 3, le regioni comunicano al Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei  modi
previamente concordati, tutti i dati necessari  al  monitoraggio  dei
flussi finanziari e, nello specifico, i  trasferimenti  effettuati  e
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo,  con  particolare
riferimento  al  numero  di  beneficiari  per  singola  tipologia  di
intervento  e  alle  caratteristiche  delle  soluzioni   alloggiative
finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  a  decorrere
dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve
essere  comunque  preceduta  dalla   rendicontazione   sull'effettiva
attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno
precedente l'erogazione medesima. 
  5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi  attivati
ai sensi del presente  decreto,  anche  al  fine  di  migliorarne  la
programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione,  sono  messe  a
disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art.  13  del
decreto-legge n. 78 del  2010,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto  interministeriale  16  dicembre  2014  e,  in   particolare,
mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma  3,
lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le  informazioni,
trasmesse  da  tutti  gli  enti  erogatori  degli  interventi,   sono
utilizzate ai  fini  della  validazione  del  numero  complessivo  di
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare  assistite
dagli  interventi  del  Fondo.  A  tal  fine,  con  riferimento  agli
interventi e ai servizi di cui all'art. 5, comma 4,  fatta  eccezione
per quelli di cui alla lettera d), erogati a  valere  sul  Fondo,  e'
compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della
tabella 2 del citato  decreto  interministeriale  16  dicembre  2014,
utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle  caratteristiche
della prestazione e dal fatto che la  prestazione  sia  sottoposta  a
prova dei mezzi, ed il  campo  «2.3.5  -  Denominazione  prestazione»
della medesima sezione 3 indicando  «Fondo  PCD  prive  del  sostegno
familiare». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 23 novembre 2016 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 129