Art. 6 Erogazione e monitoraggio 1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalita' di cui all'art. 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualita' del Fondo. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le regioni definiscono altresi' i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 5, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima. 5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'art. 5, comma 4, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo, e' compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «Fondo PCD prive del sostegno familiare». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 23 novembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 129