IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633  (di  seguito  denominato  «decreto  n.  633  del  1972»),  e
successive modificazioni, concernente l'istituzione e  la  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto, in particolare, l'art. 73, terzo comma, di detto decreto  n.
633 del 1972,  vigente  fino  al  31  dicembre  2016,  che  prevedeva
disposizioni di semplificazione per l'effettuazione dei versamenti da
parte degli enti e societa' facenti parte di gruppi  aziendali,  c.d.
regime della liquidazione dell'IVA di gruppo; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13  dicembre  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
dicembre 1979,  n.  344,  e  successive  modificazioni,  che  prevede
disposizioni di attuazione del regime della liquidazione dell'IVA  di
gruppo; 
  Visto l'art. 1, comma 27, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, che ha sostituito l'art. 73, terzo comma, del decreto n.  633
del 1972 con effetto dal 1° gennaio  2017,  prevedendo  una  maggiore
semplificazione per il regime della liquidazione dell'IVA di gruppo; 
  Visto l'art. 1, comma 28, della citata legge n. 232 del  2016,  che
ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
per  un  adeguamento  delle  vigenti  disposizioni   attuative   alle
modificazioni apportate all'art. 73 del decreto n. 633 del 1972; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Adeguamento della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo 
 
  1. Al decreto del Ministro delle  finanze  del  13  dicembre  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) all'art. 1, primo comma, le parole «di cui agli articoli 27, 33,
lettera a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,
all'art. 7, comma 1, lettera a), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed all'articolo»; 
  b) all'art. 1, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente  «Gli
enti e le societa' controllanti, che si siano avvalsi della  facolta'
di cui al primo comma, devono effettuare i versamenti di cui all'art.
6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, nonche'  quelli  di
cui agli articoli 6  e  7  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, al  netto  delle
eccedenze a credito di cui al secondo comma dell'art. 30 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
  c) all'art. 1, il terzo comma e' abrogato; 
  d) all'art. 2, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «Agli
effetti del presente decreto si considerano controllate  le  societa'
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in
nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote  sono
possedute per una percentuale superiore al cinquanta  per  cento  del
loro capitale, almeno dal  1º  luglio  dell'anno  solare  precedente,
dall'ente o societa' controllante o da un'altra societa'  controllata
da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale e' calcolata
senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.»; 
  e)  l'art.  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'ente  o  societa'
controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto
dell'opzione per la procedura prevista dal presente  decreto  con  la
dichiarazione ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  presentata
nell'anno  solare  a  decorrere  dal  quale  si  intende   esercitare
l'opzione. 
  Dalla  dichiarazione  dell'ente  o  societa'  controllante   devono
risultare: 
  a) il numero di partita IVA delle societa' controllate; 
  b)  il  tipo  di  comunicazione  relativa   a   ciascuna   societa'
controllata; 
  c) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art.  2,
specificando la percentuale di  possesso,  e  da  quale  data,  delle
azioni o quote delle societa' controllate; 
  d) la rinuncia della societa' controllante nell'ipotesi di  cui  al
secondo comma dell'art. 2. 
  La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto fino a revoca  da
esercitarsi  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti  per  la
comunicazione dell'opzione. Ogni variazione dei  dati  relativi  alle
societa' controllate intervenuta  nel  corso  dell'anno  deve  essere
comunicata all'Agenzia delle  entrate  entro  trenta  giorni  con  il
modello individuato  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. La sopravvenuta mancanza di alcuno  dei  requisiti  di
cui  al  primo  comma  dell'art.  2  ha  effetto  a   partire   dalla
liquidazione periodica relativa al mese o  trimestre  nel  corso  del
quale si e' verificata.»; 
  f) all'art. 4, secondo comma, le  parole  «del  terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «del comma 2»; 
  g)  all'art.  4,  terzo  comma,  le  parole  «giorno  5»,   ovunque
ricorrano, e «giorno 22» sono sostituite dalle parole «giorno 16»; 
  h) all'art. 4, il quarto comma e' abrogato. 
  i) all'art. 5, primo comma, il primo periodo e' soppresso; 
  l) all'art. 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'ente
o societa' controllante deve riportare  nella  propria  dichiarazione
l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso  dell'anno,
il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo  e  al  netto
dei versamenti effettuati, ovvero  quello  dell'eccedenza  detraibile
che ne risulta.»; 
  m) all'art. 5, terzo comma, le parole «rimborsata  o  computata  in
detrazione» sono sostituite dalle seguenti «rimborsata, computata  in
detrazione o utilizzata in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»; 
  n) all'art. 6, terzo comma, primo periodo, le parole  «del  secondo
comma» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 3, 4, 5 e 6»  e  nel
terzo periodo le parole «all'ufficio» sono soppresse.