Art. 2 Efficacia e regime transitorio 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dall'anno 2017. 2. Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate. 3. L'ente o la societa' controllante che intende continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 73, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunica l'esercizio congiunto dell'opzione secondo le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del presente decreto.