Art. 2 
 
 
                   Efficacia e regime transitorio 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  partire
dall'anno 2017. 
  2. Le  opzioni  comunicate  entro  il  termine  di  liquidazione  e
versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa  al  mese  di
gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate. 
  3. L'ente o la societa'  controllante  che  intende  continuare  ad
avvalersi delle disposizioni di cui  all'art.  73,  terzo  comma  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 11  dicembre
2016, n. 232, comunica l'esercizio congiunto dell'opzione secondo  le
modalita' di cui all'art. 3 del decreto del  Ministro  delle  finanze
del 13 dicembre 1979, come sostituito dall'art. 1, comma  1,  lettera
e), del presente decreto.