L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il Piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto; Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'»; Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia e ambiti di attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al presidente ed ai consiglieri»; Visto l'atto di organizzazione di II livello «linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attivita' ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; c) «presidente», il presidente dell'Autorita'; d) «consiglio», il consiglio dell'Autorita'; e) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «codice», il decreto legislativo n. 50 del 2016; h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice; i) «atto di raccomandazione vincolante», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza, adottato dal consiglio, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del codice, con il quale l'Autorita' invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a); j) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettere a), b) g) del codice nei casi di riscontrate violazioni relative alla procedura di gara diverse da quelle di cui alla precedente lettera, ovvero di atti illegittimi o irregolari relativi alla fase dell'esecuzione del contratto; k) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie.