L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (di  seguito,
codice) e, in particolare,  gli  articoli  211  e  213  del  medesimo
decreto; 
  Vista  la  delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  Piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'»; 
  Vista  la  delibera  n.  1306  del  21  dicembre  2016  recante  la
«Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia  e  ambiti  di
attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di  coordinamento  al
presidente ed ai consiglieri»; 
  Visto l'atto di organizzazione di II livello  «linee  di  indirizzo
operative per il regolare andamento delle attivita'  ed  il  raccordo
funzionale in attuazione della  delibera  n.  1196  del  23  novembre
2016»; 
  Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
  a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  c) «presidente», il presidente dell'Autorita'; 
  d) «consiglio», il consiglio dell'Autorita'; 
  e) «ufficio»,  l'ufficio  di  vigilanza  competente  in  merito  ai
procedimenti concernenti l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
  g) «codice», il decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera o), del codice; 
  i) «atto di  raccomandazione  vincolante»,  l'atto  conclusivo  del
procedimento di vigilanza, adottato dal consiglio, ai sensi dell'art.
211, comma 2, del codice, con il quale l'Autorita' invita la stazione
appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti
degli atti illegittimi, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a); 
  j) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di
vigilanza adottato dal consiglio ai sensi  dell'art.  213,  comma  3,
lettere a), b) g) del  codice  nei  casi  di  riscontrate  violazioni
relative alla procedura  di  gara  diverse  da  quelle  di  cui  alla
precedente lettera, ovvero di atti illegittimi o irregolari  relativi
alla fase dell'esecuzione del contratto; 
  k) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie.