Art. 11 Ordine di priorita' delle segnalazioni 1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorita': a) segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; b) segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; d) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento. 2. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente piano ispettivo dell'Autorita' nonche' degli atti, delle proposte e della relazione annuale dell'Autorita' di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice. 3. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.