Art. 11 
 
               Ordine di priorita' delle segnalazioni 
 
  1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del  consiglio,  sono
trattate secondo il seguente ordine di priorita': 
  a) segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi  dell'art.  1,
comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  dell'avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art.  19,  comma  5,  lettera  a-bis)  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  b) segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi  dell'art.  1,
comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  c)  segnalazioni  concernenti  fatti  aventi  possibile   rilevanza
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione; 
  d) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza
economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al  numero
di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento. 
  2. Le segnalazioni,  comprese  quelle  per  le  quali  l'intervento
dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui  sono  assenti  le
informazioni di cui all'art. 5, comma 2,  o  dei  documenti  e  degli
elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al  fine
di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme  in  materia
di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della
predisposizione della direttiva  programmatica  di  cui  all'art.  3,
comma 2, e del conseguente  piano  ispettivo  dell'Autorita'  nonche'
degli atti, delle proposte e della relazione  annuale  dell'Autorita'
di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice. 
  3. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma  2
dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.