Art. 12 
 
            Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
 
  1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13,  si
conclude, salvo i  casi  di  archiviazione  o  di  presa  d'atto  del
conformarsi della stazione appaltante alle indicazioni dell'Autorita'
di cui all'art. 20, comma 2, con l'adozione,  mediante  delibera  del
consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso  di  procedimento
in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti: 
  a)  atto  con  il  quale  l'Autorita'  registra  che  la   stazione
appaltante  ha   adottato   nel   caso   esaminato   buone   pratiche
amministrative meritevoli di segnalazione; 
  b)  raccomandazione  di  cui  all'art.  213,  comma  1  del  codice
relativamente ad atti illegittimi o  irregolari  della  procedura  di
gara o dell'esecuzione del contratto; 
  c) raccomandazione vincolante, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del
codice, relativamente agli atti della procedura di gara. 
  2. La raccomandazione  vincolante  e'  adottata  nei  casi  in  cui
ricorrano le seguenti gravi violazioni: 
  a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione  di
bando o avviso nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea,  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sul   profilo   di
committente della stazione appaltante e  sulla  piattaforma  digitale
dei bandi di gara presso l'Autorita', laddove tale pubblicazione  sia
prescritta dal codice; 
  b) affidamento  mediante  procedura  diversa  da  quella  aperta  e
ristretta  fuori  dai  casi  consentiti,  e   quando   questo   abbia
determinato  l'omissione  di  bando  o  avviso  ovvero   l'irregolare
utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma  5
e all'art. 70 del codice; 
  c)  contratto  stipulato  senza  rispettare  il  termine  dilatorio
stabilito dall'art. 32, comma 9, del codice, qualora tale  violazione
abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di  mezzi
di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre  che  tale
violazione, aggiungendosi a vizi  propri  dell'aggiudicazione,  abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; 
  d) contratto stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria
del termine per la  stipulazione  derivante  dalla  proposizione  del
ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi  dell'art.
32, comma 11, del codice, qualora tale  violazione,  aggiungendosi  a
vizi propri dell'aggiudicazione, abbia  influito  sulle  possibilita'
del ricorrente di ottenere l'affidamento; 
  e) mancata esclusione di un concorrente per il  quale  ricorra  uno
dei motivi previsti dall'art. 80 del codice; 
  f) appalto, o  concessione,  affidato  in  presenza  di  una  grave
violazione degli  obblighi  procedurali  direttamente  derivanti  dai
trattati, dalle direttive UE e dalla giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia dell'UE; 
  g) artificioso  frazionamento  del  contratto  quando  comporti  la
disapplicazione od elusione della normativa sui contratti pubblici; 
  h) ipotesi in cui sia configurato come  contratto  di  partenariato
pubblico-privato un contratto che non presenti le caratteristiche  di
trasferimento dei rischi operativi sul soggetto privato; 
  i) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria  prevista  per  i
casi di somma urgenza e di protezione  civile  in  contrasto  con  le
disposizioni del codice.