Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della stazione appaltante alle indicazioni dell'Autorita' di cui all'art. 20, comma 2, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l'Autorita' registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) raccomandazione di cui all'art. 213, comma 1 del codice relativamente ad atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto; c) raccomandazione vincolante, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del codice, relativamente agli atti della procedura di gara. 2. La raccomandazione vincolante e' adottata nei casi in cui ricorrano le seguenti gravi violazioni: a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorita', laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma 5 e all'art. 70 del codice; c) contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'art. 32, comma 9, del codice, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; d) contratto stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 11, del codice, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; e) mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 80 del codice; f) appalto, o concessione, affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi procedurali direttamente derivanti dai trattati, dalle direttive UE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE; g) artificioso frazionamento del contratto quando comporti la disapplicazione od elusione della normativa sui contratti pubblici; h) ipotesi in cui sia configurato come contratto di partenariato pubblico-privato un contratto che non presenti le caratteristiche di trasferimento dei rischi operativi sul soggetto privato; i) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del codice.