Art. 15 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
  1.  Il  responsabile  del  procedimento  formula  per  iscritto  le
richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti,  di  cui
all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: 
  a) i fatti  e  le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
  b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o  essere
esibito  il  documento;  tale  termine  e'  stabilito  in   relazione
all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni  e
dei documenti richiesti e non e' inferiore a dicei e non e' superiore
a trernta giorni; 
  c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma  13,  del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo,  senza  giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti  richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri. 
  2. I documenti di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
  3. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2.