Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine e' stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti e non e' inferiore a dicei e non e' superiore a trernta giorni; c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 2. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.