Art. 16 
 
                              Audizioni 
 
  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 13. 
  2.  I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di   risultanze
istruttorie, entro dieci giorni dal ricevimento,  possono  presentare
istanza   di   audizione   all'ufficio.   Il   dirigente,    valutata
positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 
  3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire
in persona del proprio rappresentante legale  oppure  di  procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa del  potere
di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere  da  consulenti
di propria fiducia. 
  4. L'audizione puo'  essere  richiesta  innanzi  al  consiglio  dai
soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento  per  l'adozione
di  una  raccomandazione  vincolante  e,  limitatamente  ai  casi  di
maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art.  10,
comma 1, lettera b).  La  richiesta  di  audizione  deve  specificare
l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la  stessa
si ritiene  necessaria.  Il  presidente,  valutata  positivamente  la
richiesta, fissa la data  dell'audizione  e,  per  il  tramite  della
segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 
  5. Delle  audizioni  e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.