Art. 16 Audizioni 1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13. 2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. 4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di una raccomandazione vincolante e, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b). La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 5. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.