Art. 17 Ispezioni 1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo' chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attivita' ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalita' indicate nelle linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. 2. Il mandato ispettivo e' disposto con provvedimento del presidente, nel quale e' indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento. 3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attivita' ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.