Art. 18 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
  1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare
complessita', possono essere sospesi una sola volta e,  al  di  fuori
della ipotesi di cui alla lettera b), per una  durata  che  non  puo'
eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: 
  a)  ulteriori  approfondimenti   mediante   richieste   documentali
integrative  alle  parti  o  ad  altre  amministrazioni  o  autorita'
nazionali ed estere; 
  b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 17; 
  c) acquisizione di pareri  da  altri  uffici  dell'Autorita'  altre
amministrazioni o autorita' nazionali ed estere. 
  2. Nell'ipotesi di  richieste  documentali  o  di  acquisizioni  di
pareri da altre amministrazioni  o  autorita'  nazionali  ed  estere,
l'istruttoria puo' essere conclusa  prescindendo  dalle  informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte
del responsabile del  procedimento  delle  integrazioni  documentali,
dalla data di ricezione della  relazione  ispettiva,  dalla  data  di
ricevimento del parere richiesto. 
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.