Art. 19 Comunicazione di risultanze istruttorie 1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, predispone una comunicazione di risultanze istruttorie, con la quale l'Autorita', sulla base degli elementi accertati indica i possibili atti di conclusione del procedimento di vigilanza. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica in modo espresso l'atto di raccomandazione vincolante che intende adottare. 2. La comunicazione delle risultanze istruttorie contenente l'indicazione di un atto di raccomandazione vincolante e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. Al di fuori della suddetta ipotesi, e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio nei casi di istruttorie di particolare complessita' o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento. 3. La comunicazione delle risultanze istruttorie e' trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di procedimento preordinato all'adozione di un atto di raccomandazione vincolante la comunicazione e' trasmessa anche al dirigente responsabile della stazione appaltante. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trernta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 4. La comunicazione delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle comunicazioni di risultanze istruttorie gia' trasmesse alle parti specificando per ciascun procedimento le violazioni riscontrate.