Art. 19 
 
               Comunicazione di risultanze istruttorie 
 
  1.  Il  responsabile  del  procedimento,  entro   il   termine   di
centottanta giorni, decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  di
avvio del procedimento, salva l'applicazione della sospensione di cui
all'art. 18, predispone una comunicazione di risultanze  istruttorie,
con la quale l'Autorita', sulla base degli elementi accertati  indica
i possibili atti di conclusione del  procedimento  di  vigilanza.  La
comunicazione delle risultanze istruttorie indica  in  modo  espresso
l'atto di raccomandazione vincolante che intende adottare. 
  2.  La  comunicazione  delle  risultanze   istruttorie   contenente
l'indicazione di un atto di raccomandazione vincolante e'  sottoposta
alla  preventiva  approvazione  del  consiglio.  Al  di  fuori  della
suddetta ipotesi, e'  sottoposta  alla  preventiva  approvazione  del
consiglio nei casi di istruttorie di particolare  complessita'  o  di
particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore  del
contratto e al  numero  di  operatori  potenzialmente  coinvolti  nel
mercato di riferimento. 
  3. La comunicazione delle risultanze istruttorie e' trasmessa  alla
stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di  procedimento
preordinato all'adozione di un atto di raccomandazione vincolante  la
comunicazione e' trasmessa  anche  al  dirigente  responsabile  della
stazione appaltante. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e
non superiore a trernta giorni,  i  destinatari  della  comunicazione
possono formulare le proprie controdeduzioni  ovvero  manifestare  la
volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 
  4.  La  comunicazione  delle  risultanze  istruttorie  puo'  essere
effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite. 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi  2  e  3,  il  dirigente
sottopone  al  consiglio,  con  cadenza   mensile,   l'elenco   delle
comunicazioni di risultanze istruttorie  gia'  trasmesse  alle  parti
specificando per ciascun procedimento le violazioni riscontrate.