Art. 22 
 
             Comunicazione dell'atto di raccomandazione 
                vincolante e verifica dell'esecuzione 
 
  1. L'atto di raccomandazione vincolante, adottato con delibera  del
consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento  in
forma semplificata, e' comunicato alle parti e  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre  disporne  la
pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 
  2. Con l'atto di raccomandazione vincolante l'Autorita'  invita  la
stazione  appaltante  ad  agire  in  autotutela  e  a  rimuovere  gli
eventuali effetti  degli  atti  illegittimi,  entro  un  termine  non
superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'atto. 
  3.  Il  dirigente  responsabile  comunica  all'Autorita'   le   sue
determinazioni in  relazione  al  suddetto  atto  di  raccomandazione
vincolante e gli atti eventualmente adottati, entro  quindici  giorni
dalla loro adozione. 
  4. In caso di mancato riscontro il  responsabile  del  procedimento
informa  il  competente  ufficio  dell'Autorita'  per   l'avvio   del
procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art.  213,  comma  13,  del
codice. 
  5. In caso  di  mancato  adeguamento  all'atto  di  raccomandazione
vincolante, l'ufficio, con apposita relazione istruttoria,  trasmette
gli  atti  al  competente  ufficio  dell'Autorita'  per  l'avvio  del
procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 211, comma 2,  secondo
periodo del codice.