Art. 22 Comunicazione dell'atto di raccomandazione vincolante e verifica dell'esecuzione 1. L'atto di raccomandazione vincolante, adottato con delibera del consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, e' comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. Con l'atto di raccomandazione vincolante l'Autorita' invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'atto. 3. Il dirigente responsabile comunica all'Autorita' le sue determinazioni in relazione al suddetto atto di raccomandazione vincolante e gli atti eventualmente adottati, entro quindici giorni dalla loro adozione. 4. In caso di mancato riscontro il responsabile del procedimento informa il competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice. 5. In caso di mancato adeguamento all'atto di raccomandazione vincolante, l'ufficio, con apposita relazione istruttoria, trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 211, comma 2, secondo periodo del codice.