Art. 23 Comunicazione dell'atto di raccomandazione e verifica dell'attuazione 1. L'atto di raccomandazione non vincolante, adottato con delibera del consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata e' comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. Con l'atto di raccomandazione non vincolante l'Autorita' puo' invitare la stazione appaltante a rimuovere le illegittimita' e irregolarita' degli atti della procedura di gara ovvero quelle relative alla fase di esecuzione del contratto. 3. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della delibera. 4. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.