Art. 23 
 
             Comunicazione dell'atto di raccomandazione 
                     e verifica dell'attuazione 
 
  1. L'atto di raccomandazione non vincolante, adottato con  delibera
del consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento
in forma semplificata e' comunicato alle parti e pubblicato sul  sito
istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre  disporne  la
pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 
  2. Con l'atto di raccomandazione non  vincolante  l'Autorita'  puo'
invitare la stazione  appaltante  a  rimuovere  le  illegittimita'  e
irregolarita' degli  atti  della  procedura  di  gara  ovvero  quelle
relative alla fase di esecuzione del contratto. 
  3. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare  all'Autorita'  il
proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un  minimo
di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento  della
delibera. 
  4. In caso di  mancato  riscontro  nei  termini  di  cui  al  comma
precedente, il responsabile del procedimento trasmette  gli  atti  al
competente  ufficio  dell'Autorita'  per  l'avvio  del   procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.