Art. 24 Attivita' di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163, del codice, la stazioni appaltante e' tenuta a trasmettere, secondo le modalita' definite dall'Autorita', contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; b) perizia giustificativa; c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; d) verbale di consegna dei lavori; e) contratto, ove stipulato. 2. L'Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del consiglio dell'Autorita'. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento. 4. L'attivita' di vigilanza di cui ai commi precedenti non presuppone il rilascio di pareri preventivi circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 163, del codice, per il ricorso alle stesse procedure di somma urgenza e di protezione civile. 5. Il parere di congruita' del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice e' emesso dal competente ufficio dell'Autorita'.