Art. 24 
 
                   Attivita' di vigilanza sui casi 
               di somma urgenza e di protezione civile 
 
  1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art.  213,  comma
3,  lettera  g),  del  codice  sulla  corretta   applicazione   della
disciplina derogatoria prevista per i casi  di  somma  urgenza  e  di
protezione civile di  cui  all'art.  163,  del  codice,  la  stazioni
appaltante e' tenuta a trasmettere,  secondo  le  modalita'  definite
dall'Autorita',  contestualmente  alla   pubblicazione   degli   atti
relativi agli affidamenti  e,  comunque,  entro  un  termine  congruo
compatibile con la gestione dell'emergenza  non  superiore  a  trenta
giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: 
  a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; 
  b) perizia giustificativa; 
  c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati  tra
le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 
  d) verbale di consegna dei lavori; 
  e) contratto, ove stipulato. 
  2. L'Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti  e  degli
indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre
all'esame del consiglio dell'Autorita'. 
  3.  Qualora  dall'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al  comma   2,
eventualmente  esplicata  attraverso  la  richiesta  di  informazioni
documentali  integrative,  emergano  rilevanti   irregolarita',   non
adeguatamente giustificate dall'urgenza  della  procedura,  l'ufficio
procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento. 
  4.  L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  ai  commi  precedenti  non
presuppone il rilascio di pareri preventivi circa la sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 163, del codice, per il ricorso alle stesse
procedure di somma urgenza e di protezione civile. 
  5. Il parere di congruita' del prezzo di cui all'art. 163, comma 9,
del codice e' emesso dal competente ufficio dell'Autorita'.