Art. 26 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni  gia'
pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento alla data di entrata in vigore. 
  2. Nel caso di raccomandazione vincolante, il presente regolamento,
ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica
solo nel caso in cui gli atti di gara oggetto  di  istruttoria  siano
successivi all'entrata in vigore del codice. 
  3. I nuovi limiti edittali delle  sanzioni  amministrative  di  cui
all'art. 213, comma 13, del codice non si applicano  ai  procedimenti
di vigilanza gia' avviati al momento di entrata in vigore del codice.