Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia' pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore. 2. Nel caso di raccomandazione vincolante, il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo nel caso in cui gli atti di gara oggetto di istruttoria siano successivi all'entrata in vigore del codice. 3. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui all'art. 213, comma 13, del codice non si applicano ai procedimenti di vigilanza gia' avviati al momento di entrata in vigore del codice.