Art. 3 
 
                 Direttiva annuale sullo svolgimento 
                     della funzione di vigilanza 
 
  1. L'attivita'  di  vigilanza  si  conforma  agli  indirizzi,  alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal presidente e dal consiglio
dell'Autorita'. 
  2. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  il  consiglio  approva  una
direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle  disfunzioni
riscontrate  dagli  uffici   nel   corso   dell'attivita'   dell'anno
precedente. 
  3. Il consiglio, sulla base della direttiva programmatica,  approva
altresi' il  «Piano  annuale  delle  ispezioni»,  svolte  secondo  le
modalita' operative contenute nelle «Linee guida per  lo  svolgimento
delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
  4. La direttiva annuale  e'  pubblicata  in  forma  sintetica,  con
l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attivita' di vigilanza,
sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
  5. Il Consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga  necessario
indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.