Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal presidente e dal consiglio dell'Autorita'. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attivita' dell'anno precedente. 3. Il consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalita' operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 4. La direttiva annuale e' pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attivita' di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorita'. 5. Il Consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.