Art. 5 Modalita' di presentazione delle segnalazioni 1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 3, e' presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. 2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorita'. 3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.