Art. 5 
 
            Modalita' di presentazione delle segnalazioni 
 
  1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 3,  e'  presentata,  di
norma,  mediante  il  modulo  allegato   al   presente   regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e,  ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. 
  2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza  in  ogni
suo campo obbligatorio,  corredato  dalla  eventuale  documentazione,
firmato e accompagnato da copia di un documento  di  identita'  o  di
altro  documento  valido  del  segnalante.  Il   segnalante   indica,
altresi',   l'indirizzo,   preferibilmente   di   posta   elettronica
certificata,   cui   possono   essere   indirizzate   le    eventuali
comunicazioni dell'Autorita'. 
  3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma  1,
la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un  documento  di
identita' o di altro documento valido del segnalante,  deve  comunque
indicare e documentare gli elementi rilevanti.